Il dott. Mario Bonelli, commercialista, in riferimento alla sua candidatura a Sindaco del Comune di Vezzano Ligure, c o m u n i c a la sua piena disponibilità ad incontrare le persone interessate a sostenere e a fare parte della sua lista civica per le elezioni comunali del 6 e 7 giugno 2009
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mercoledì 25 febbraio 2009
lunedì 23 febbraio 2009
giovedì 19 febbraio 2009
mercoledì 18 febbraio 2009
Convegno CAMEC 17/02/09
Relazione del 17/02/2009
Dott. Mario Bonelli
Utilizzazione dei proventi derivanti dalla dismissione di immobili, anche in relazione alla previsione dell’art. 58 del Decreto Legge 25 giugno 2008 n. 112.
Premesso che i comuni, costituiscono e partecipano a società di capitali non per perseguire profitti ma per fornire servizi pubblici e, in questo modo, in quanto tenuti alla direzione e al coordinamento delle società, attraverso le proprie strutture organizzative, possono ritenersi soggetti all’obbligo dell’assunzione dei debiti delle loro controllate, con le conseguenti responsabilità.
Così stando le cose non sembrerebbe rispondere a principi di corretta amministrazione instradare le società in perdita verso una procedura concorsuale "che, per quanto possa apparire più tutelante per gli amministratori dei Comuni, non sembra rispondere a criteri di imparzialità e tutela del principio di affidabilità e buona fede che ogni Pubblica Amministrazione è tenuta a osservare nei rapporti con i propri Fornitori".
Tali criteri i Comuni non sempre li hanno seguiti,
Si pensi alla distribuzione della Riserva Straordinaria ai Comuni, avvenuta in data 08/02/2007 con una Assemblea Generale Ordinaria dove erano presenti i soci azionisti, nella duplice veste di debitori/creditori. Operazione che lascia molti dubbi, sia sulla sua corretta applicazione, forse illegittima, in quanto la distribuzione di tale Riserva Straordinaria, anche se in compensazione con i debiti dei Comuni, era comunque inopportuna vista la grave situazione finanziaria di Acam spa e per le ingenti perdite portate a nuovo; inoltre questa distribuzione ha modificato in maniera sostanziale i risultati di bilancio dei comuni, i quali operando sui residui passivi, (meno debiti), ha portato a degli avanzi che in realtà erano invece disavanzi o avanzi minori nel caso in cui tale operazione non si poteva fare; sia per il mancato rispetto della "par condicio" perché si è agito su una corsia preferenziale, favorendo una sola categoria di creditori: i Comuni.
In ogni caso, il mancato ricorso ad una procedura concorsuale mediante il versamento di somme necessarie a ripianare le perdite della controllata, impone ai Comuni di ricostruire le eventuali responsabilità gestionali degli amministratori che hanno provocato la situazione patrimoniale negativa, anche al fine di "valutare se non ricorrano gli estremi per l’attivazione di un’azione di responsabilità nei confronti degli stessi e nei confronti del Collegio sindacale e Società di Revisione, fermo restando la possibilità di intervento della Procura Regionale della Corte dei Conti. (basta leggere una relazione del collegio sindacale e della società di revisione).
La disciplina societaria della responsabilità illimitata del socio, ove si sia verificata (o non si sia verificata) una situazione di direzione e coordinamento, impone al Comune che abbia esercitato un servizio pubblico, per il tramite della società, di intervenire per coprire le perdite poiché, la società ha agito in relazione alle indicazioni ricevute dal socio.
Pertanto per quanto esposto, sono pienamente convinto della responsabilità dei Comuni proprietari azionisti di Acam spa, per non avere attuato il controllo istituzionale sulla azienda, cioè quel "controllo analogo" che significa che la società partecipata che svolge quel servizio (Rifiuti,Acqua) deve considerarsi come uno dei servizi propri delle amministrazioni comunali controllanti.
Cioè i comuni non hanno esercitato con la dovuta solerzia e rigore i poteri che hanno in quanto azionisti.
Tutto quanto sopra premesso, vediamo quali possono essere le ipotesi di soluzione del problema senza passare attraverso le procedure concorsuali:
La prima ipotesi consiste nella possibilità di utilizzare i proventi derivanti dalla Dismissione di Immobili, in relazione alla previsione dell’art. 58 del Decreto Legge n. 112/2008, per fornire alla società partecipata le risorse necessarie per coprire le perdite. Il tenore della norma è quella che gli enti locali possono procedere alla " ricognizione dei singoli beni immobili ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali all’esercizio delle proprie funzioni, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione, attuando il cosiddetto Piano delle Alienazioni Immobiliari che deve essere allegato al Bilancio di Previsione". Diverse sono le agevolazioni dettate dalla legge: l’inserimento degli immobili nel Piano ne determina la conseguente classificazione come patrimonio disponibile e ne dispone espressamente la destinazione urbanistica; la deliberazione del Consiglio Comunale di approvazione del Piano delle Alienazioni costituisce variante allo strumento urbanistico generale.
In questo caso i comuni una volta individuati gli immobili "disponibili" possono essere ceduti o dati in garanzia a Banche, utilizzando le agevolazioni di cui ai commi 18 e 19 della legge 23 novembre 2001 n. 410. Se questa operazione non bastasse si ricorre anche alla dismissione di Partecipazioni e forse sulla Universalità di beni.
La seconda ipotesi, è più complessa, dare attuazione a quanto stabilito dalla legge 23 novembre 2001, n. 410;
questa legge, ha come contenuto disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio pubblico. In maniera molto sintetica, il Comune Costituisce una società a responsabilità limitata avente ad oggetto esclusivo la realizzazione di una o più operazioni di cartolarizzazione dei proventi derivanti dalla dismissioni del patrimonio immobiliari del Comune.
Notevoli sono agevolazioni fiscali e notarili per il trasferimento dei beni dal Comune alla società, e da questa ai potenziali acquirenti.
Un esempio in questo senso, ma in forma minore, è la società "Sarzana –Valorizzazione Patrimonio s.r.l. a socio unico (il comune), questa società ha come oggetto sociale: l’acquisto, la cartolarizzazione di beni di proprietà del comune di Sarzana, la progettazione, la valorizzazione, l’esecuzione delle opere e la vendita di beni immobili.
Pertanto se si è nella convinzione di una responsabilità dei Comuni azionisti,
questi devono porre in essere tutte quelle azioni, tra cui cedere o dare in garanzia gioielli di famiglia disponibili, per fare fronte ai danni creati alle proprie partecipate, per mancanza dei controlli istituzionali e obbligatori, al fine di salvaguardare i dipendenti di Acam, al fine di non svendere Acam, al fine di non rischiare una procedura concorsuale che potrebbe essere pericolosa.
Ritengo infine che i comuni , facciano proprie queste ipotesi, che sono da vagliare, in tutta fretta, senza perdere altro tempo.
Mario Bonelli
I giudici contabili parlano di proventi relativi alla quota inerente la plusvalenza che può essere destinata a coprire le spese correnti di natura straordinaria e non ripetibile quale quella in questione del ripiano delle perdite.
Inoltre è ammesso il ricorso alla speciale procedura di cui all’art. 194 del Tuel (riconoscimento dei debiti fuori bilancio) anche per la copertura delle perdite o disavanzi di aziende in funzionamento e che devono continuare a funzionare. Il riconoscimento del debito, in questi casi, trova il suo fondamento nella necessità di non interrompere un servizio pubblico.
Dott. Mario Bonelli
Utilizzazione dei proventi derivanti dalla dismissione di immobili, anche in relazione alla previsione dell’art. 58 del Decreto Legge 25 giugno 2008 n. 112.
Premesso che i comuni, costituiscono e partecipano a società di capitali non per perseguire profitti ma per fornire servizi pubblici e, in questo modo, in quanto tenuti alla direzione e al coordinamento delle società, attraverso le proprie strutture organizzative, possono ritenersi soggetti all’obbligo dell’assunzione dei debiti delle loro controllate, con le conseguenti responsabilità.
Così stando le cose non sembrerebbe rispondere a principi di corretta amministrazione instradare le società in perdita verso una procedura concorsuale "che, per quanto possa apparire più tutelante per gli amministratori dei Comuni, non sembra rispondere a criteri di imparzialità e tutela del principio di affidabilità e buona fede che ogni Pubblica Amministrazione è tenuta a osservare nei rapporti con i propri Fornitori".
Tali criteri i Comuni non sempre li hanno seguiti,
Si pensi alla distribuzione della Riserva Straordinaria ai Comuni, avvenuta in data 08/02/2007 con una Assemblea Generale Ordinaria dove erano presenti i soci azionisti, nella duplice veste di debitori/creditori. Operazione che lascia molti dubbi, sia sulla sua corretta applicazione, forse illegittima, in quanto la distribuzione di tale Riserva Straordinaria, anche se in compensazione con i debiti dei Comuni, era comunque inopportuna vista la grave situazione finanziaria di Acam spa e per le ingenti perdite portate a nuovo; inoltre questa distribuzione ha modificato in maniera sostanziale i risultati di bilancio dei comuni, i quali operando sui residui passivi, (meno debiti), ha portato a degli avanzi che in realtà erano invece disavanzi o avanzi minori nel caso in cui tale operazione non si poteva fare; sia per il mancato rispetto della "par condicio" perché si è agito su una corsia preferenziale, favorendo una sola categoria di creditori: i Comuni.
In ogni caso, il mancato ricorso ad una procedura concorsuale mediante il versamento di somme necessarie a ripianare le perdite della controllata, impone ai Comuni di ricostruire le eventuali responsabilità gestionali degli amministratori che hanno provocato la situazione patrimoniale negativa, anche al fine di "valutare se non ricorrano gli estremi per l’attivazione di un’azione di responsabilità nei confronti degli stessi e nei confronti del Collegio sindacale e Società di Revisione, fermo restando la possibilità di intervento della Procura Regionale della Corte dei Conti. (basta leggere una relazione del collegio sindacale e della società di revisione).
La disciplina societaria della responsabilità illimitata del socio, ove si sia verificata (o non si sia verificata) una situazione di direzione e coordinamento, impone al Comune che abbia esercitato un servizio pubblico, per il tramite della società, di intervenire per coprire le perdite poiché, la società ha agito in relazione alle indicazioni ricevute dal socio.
Pertanto per quanto esposto, sono pienamente convinto della responsabilità dei Comuni proprietari azionisti di Acam spa, per non avere attuato il controllo istituzionale sulla azienda, cioè quel "controllo analogo" che significa che la società partecipata che svolge quel servizio (Rifiuti,Acqua) deve considerarsi come uno dei servizi propri delle amministrazioni comunali controllanti.
Cioè i comuni non hanno esercitato con la dovuta solerzia e rigore i poteri che hanno in quanto azionisti.
Tutto quanto sopra premesso, vediamo quali possono essere le ipotesi di soluzione del problema senza passare attraverso le procedure concorsuali:
La prima ipotesi consiste nella possibilità di utilizzare i proventi derivanti dalla Dismissione di Immobili, in relazione alla previsione dell’art. 58 del Decreto Legge n. 112/2008, per fornire alla società partecipata le risorse necessarie per coprire le perdite. Il tenore della norma è quella che gli enti locali possono procedere alla " ricognizione dei singoli beni immobili ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali all’esercizio delle proprie funzioni, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione, attuando il cosiddetto Piano delle Alienazioni Immobiliari che deve essere allegato al Bilancio di Previsione". Diverse sono le agevolazioni dettate dalla legge: l’inserimento degli immobili nel Piano ne determina la conseguente classificazione come patrimonio disponibile e ne dispone espressamente la destinazione urbanistica; la deliberazione del Consiglio Comunale di approvazione del Piano delle Alienazioni costituisce variante allo strumento urbanistico generale.
In questo caso i comuni una volta individuati gli immobili "disponibili" possono essere ceduti o dati in garanzia a Banche, utilizzando le agevolazioni di cui ai commi 18 e 19 della legge 23 novembre 2001 n. 410. Se questa operazione non bastasse si ricorre anche alla dismissione di Partecipazioni e forse sulla Universalità di beni.
La seconda ipotesi, è più complessa, dare attuazione a quanto stabilito dalla legge 23 novembre 2001, n. 410;
questa legge, ha come contenuto disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio pubblico. In maniera molto sintetica, il Comune Costituisce una società a responsabilità limitata avente ad oggetto esclusivo la realizzazione di una o più operazioni di cartolarizzazione dei proventi derivanti dalla dismissioni del patrimonio immobiliari del Comune.
Notevoli sono agevolazioni fiscali e notarili per il trasferimento dei beni dal Comune alla società, e da questa ai potenziali acquirenti.
Un esempio in questo senso, ma in forma minore, è la società "Sarzana –Valorizzazione Patrimonio s.r.l. a socio unico (il comune), questa società ha come oggetto sociale: l’acquisto, la cartolarizzazione di beni di proprietà del comune di Sarzana, la progettazione, la valorizzazione, l’esecuzione delle opere e la vendita di beni immobili.
Pertanto se si è nella convinzione di una responsabilità dei Comuni azionisti,
questi devono porre in essere tutte quelle azioni, tra cui cedere o dare in garanzia gioielli di famiglia disponibili, per fare fronte ai danni creati alle proprie partecipate, per mancanza dei controlli istituzionali e obbligatori, al fine di salvaguardare i dipendenti di Acam, al fine di non svendere Acam, al fine di non rischiare una procedura concorsuale che potrebbe essere pericolosa.
Ritengo infine che i comuni , facciano proprie queste ipotesi, che sono da vagliare, in tutta fretta, senza perdere altro tempo.
Mario Bonelli
I giudici contabili parlano di proventi relativi alla quota inerente la plusvalenza che può essere destinata a coprire le spese correnti di natura straordinaria e non ripetibile quale quella in questione del ripiano delle perdite.
Inoltre è ammesso il ricorso alla speciale procedura di cui all’art. 194 del Tuel (riconoscimento dei debiti fuori bilancio) anche per la copertura delle perdite o disavanzi di aziende in funzionamento e che devono continuare a funzionare. Il riconoscimento del debito, in questi casi, trova il suo fondamento nella necessità di non interrompere un servizio pubblico.
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